Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Dedotta disparita' di trattamento di situazioni uguali rispetto
alla tutela giurisdizionale nonche' irragionevolezza della
disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa
e violazione del principio del giusto processo - Denunciata
violazione del principio del giudice naturale, del principio del
decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa,
nonche' del principio contenuto nello statuto della Regione
Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari
concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni
identiche ad altre gia' dichiarate non fondate - Assenza di
argomentazioni nuove rispetto a quelle gia' esaminate - Manifesta
infondatezza delle questioni.
- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 (117), e 125; statuto della
Regione Siciliana, art. 23.
(007C1370)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)
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