N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1990

N. 21 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 marzo 1990 (della provincia autonoma di Bolzano) Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni - gia' ex O.N.M.I. fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dei seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo e destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitari o di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate Ingiustificata discriminazione della provincia autonoma rispetto alle regioni ordinarie - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Mancata partecipazione del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui e' stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989. (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1). (Cost., artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: artt. 8, 16, 69 e segg.). (090C0366) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-1990)

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