N. 21
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
27 marzo 1990
N. 21
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 marzo 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo
comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli
relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale
per l'esercizio delle funzioni - gia' ex O.N.M.I. fondo per gli asili
nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art.
9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario
nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome -
Esclusione dei seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo
e destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi
programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale
nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici
locali e sanitari o di conto capitale - Asserita violazione
dell'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano e del principio
della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle
norme impugnate Ingiustificata discriminazione della provincia
autonoma rispetto alle regioni ordinarie - Violazione dei principi di
imparzialita' e buon andamento della p.a. - Mancata partecipazione
del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in
cui e' stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l.
n. 415/1989.
(Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).
(Cost., artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige: artt. 8, 16, 69 e segg.).
(090C0366)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-1990)
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