Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana -
Riserva alla Regione delle funzioni per la valutazione
dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate
nei porti di interesse regionale ivi compresi quelli relativi alle
opere di grande infrastrutturazione portuale - Esclusione della
richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere
portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno
il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore
a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale
costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti
civili" - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 1, che
modifica l'art. 25 della legge della Regione Toscana 1º dicembre
1998, n. 88.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84,
artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art.
1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis.
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana -
Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere
parere obbligatorio e vincolante sull'idoneita' tecnica delle
previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta
giorni dalla trasmissione del piano - Esclusione della richiesta
obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento
dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni
di euro - Violazione della normativa statale costituente principio
fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 9, che
modifica l'art. 47-ter della legge della Regione Toscana 3 gennaio
2005, n. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84,
artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art.
1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis.
Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana -
Previsione che tutti i progetti delle opere inerenti a porti di
interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e
siano approvati dal comune di interesse, previa valutazione
positiva dell'idoneita' tecnica effettuata dalla struttura
regionale competente - Esclusione della richiesta obbligatoria del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai
progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che
siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e
che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro -
Violazione della normativa statale costituente principio
fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 10, che
inserisce l'art. 47-quater nella legge della Regione Toscana 3
gennaio 2005, n. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84,
artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art.
1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 6-bis.
(010C0819)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)
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