N. 260
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 ottobre 2014
Ordinanza del 28 ottobre 2014 del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di V.G..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Istituto introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 -
Preclusione dell'ammissione all'istituto degli imputati di processi
in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del
dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore
della legge - Assenza di una disciplina transitoria analoga a
quella prevista per l'applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili (art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014) -
Ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione del diritto di
difesa e del diritto ad un giusto processo - Contrasto con il
principio di retroattivita' della lex mitior sancito dall'art. 7
della CEDU.
- Codice di procedura penale, art. 464-bis, aggiunto dall'art. 4,
comma 1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, in relazione
all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(14C00370)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 4-2-2015)
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