Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale -Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Possibilita' per il giudice di disporre la sospensione qualora, in
esito al giudizio, ritenga di dare al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da
consentire l'accesso al beneficio.
- Codice di procedura penale, artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1.
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(T-190131)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2019)
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