Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) -
Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma
censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen. art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.
(007C0801)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2007)
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