Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso
di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art.
609-quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art.
609-octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione
scientifica della personalita', attuata in regime di restrizione
carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche
ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata
violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di
protezione dei minori - Palese irrilevanza della norma censurata
nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. pen., art. 656, comma 9.
- Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma.
Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso
di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art.
609-quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art.
609-octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione
scientifica della personalita', attuata in regime di restrizione
carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche
ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata
violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di
protezione dei minori - Sopravvenuta modifica della disposizione
censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e
della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione
degli atti al rimettente.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, come modificato dall'art.
3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma.
(010C0396)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 12-5-2010)
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