Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei
processi - Competenza territoriale della Corte di appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto
vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi
celebrati davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni
speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente
assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte di
appello territorialmente competente in base ai criteri generali -
Lamentata violazione del principio di buon andamento e
imparzialita' dell'amministrazione - Principio applicabile ai soli
aspetti organizzativi della amministrazione della giustizia - Non
fondatezza della questione.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 97, primo comma.
Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei
processi - Competenza territoriale della Corte di appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto
vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi
celebrati davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni
speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente
assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte di
appello territorialmente competente in base ai criteri generali -
Lamentata incidenza sulla imparzialita' e indipendenza del giudice
- Disciplina rimessa alla discrezionalita' del legislatore - Non
fondatezza della questione.
- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 108, primo e secondo comma.
(007C0967)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2007)
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