N. 311
ORDINANZA (Atto di promovimento)
29 settembre 2010
Ordinanza del 30 settembre 2009 emessa dal g.i.p. del Tribunale di
Belluno nel procedimento penale a carico di P. P..
Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure -
Obbligatorieta', in presenza di esigenze cautelari, della misura
della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.
609-quater cod. pen. (atti sessuali con minorenne) - Parita' di
trattamento con i delitti di associazione di stampo mafioso di piu'
elevato coefficiente di pericolosita' per le condizioni di base
della convivenza e della sicurezza collettiva - Disparita' di
trattamento rispetto ad altri reati di pari gravita' disciplinati
meno severamente - Violazione del principio di inviolabilita' della
liberta' personale e del principio di non colpevolezza sino alla
sentenza di condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009,
n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.
(009C0780)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2010)
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