Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Personale della soppressa agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) - Efficacia dei
decreti-legge recanti decurtazioni delle retribuzioni spettanti -
Potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina
dei rapporti di durata (cfr. sentenza n. 417 del 1996 e n. 390 del
1995) nonche' di intervenire anche in senso riduttivo sui trattamenti
pensionistici (vedi sentenze n. 240 del 1994 e n. 417 del 1996) -
Sussistenza della possibilita' di scelta offerta al personale per il
collocamento in pensione - Ragionevolezza - Non fondatezza.
(Legge 7 aprile 1995, n. 104, artt. 1, comma 2; d.lgs. 3 aprile 1993,
n. 96, artt. 14, comma 4, e 14-bis, comma 1, lettera b) e commi 3 e
4).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).
(098C0747)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 1-7-1998)
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