Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Questioni aventi ad oggetto norme legislative siciliane - Asserito
contrasto con norme statali di grande riforma economico-sociale -
Omessa indicazione della norma statutaria che si assume violata -
Individuazione del parametro desumibile in modo chiaro
dall'interpretazione complessiva dell'ordinanza di rimessione -
Ammissibilita' delle questioni - Rigetto dell'eccezione formulata
dalla Regione Siciliana.
Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
presso gli enti locali - Prevista applicazione ai giornalisti
addetti a tali uffici del contratto nazionale di lavoro
giornalistico - Contrasto con il generale principio della
legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento
economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione
collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, art. 58,
comma 1, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della
Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 e dall'art. 111, comma 1,
della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17.
- Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
presso gli enti locali - Attribuzione per legge ai componenti di
detti uffici della qualifica e del trattamento contrattuale di
capo servizio - Contrasto con il generale principio della
legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento
economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione
collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2.
- Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
presso gli enti locali - Attribuzione, in sede di prima
applicazione della legge, ai giornalisti componenti gli uffici
stampa gia' esistenti della qualifica e del trattamento
contrattuale di redattore capo - Contrasto con il generale
principio della legislazione statale che riserva la disciplina del
trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla
contrattazione collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
- Legge Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 127, comma 2.
- Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10, della
legge 7 giugno 2000, n. 150.
(007C0781)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)
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