Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di
soggetti che non rivestono la qualita' parte nei giudizi a quibus -
Insussistenza di un interesse qualificato - Inammissibilita' degli
interventi.
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Costituzione
delle parti del giudizio a quo effettuata tardivamente -
Inammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, artt. 3 e 4.
Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Oggetto -
Norma abrogata - Motivazione non implausibile sulla applicabilita'
nel giudizio a quo - Ammissibilita' della questione.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, art. 58.
Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Oggetto -
Interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla
Corte di cassazione - Ammissibilita' della questione.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Thema
decidendum - Identificazione in base alla sola ordinanza di
rimessione - Impossibilita' di prendere in considerazione le
censure svolte dalle parti del giudizio principale.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU) - Riconducibilita' all'ambito di operativita' degli artt. 10
e 11 Cost. - Esclusione.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, artt. 10,
primo e secondo comma e 11.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU) - Qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di
disposizioni della CEDU come principi generali dell'ordinamento
comunitario - Rilevanza ai fini della diretta applicabilita' di
dette disposizioni nell'ordinamento interno - Esclusione -
Fondamento.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, art. 11.
Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite
del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) -
Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti
dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con la
norma internazionale - Disapplicazione della norma interna da parte
del giudice comune - Esclusione - Impossibilita' di interpretare la
norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale -
Proposizione di questione di legittimita' costituzionale in
riferimento all'art. 117, primo comma Cost. - Necessita'.
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite
del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) -
Obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (CEDU) - Obbligo di adeguamento dell'ordinamento
interno alle norme della Convenzione nella interpretazione ad essa
data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Sussistenza -
Limite dell'accertamento della conformita' a Costituzione delle
norme pattizie integrative del parametro costituzionale -
Fondamento.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 32, paragrafo 1;
Costituzione, art. 117, primo comma.
Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazioni appropriative
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di
liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale
degli immobili - Applicabilita' ai procedimenti in corso -
Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di
accertamento della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU
- Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU,
non incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Necessita' che
il danno in caso di occupazione appropriativa coincida con il
valore di mercato del bene occupato - Criterio vigente non
rispondente a tale necessita' - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento di ulteriori censure.
- D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Primo Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo
1952, art. 1; Costituzione, artt. 117, primo comma (e 111).
(007C1245)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2007)
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