Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ambiente ‒ Disposizioni varie in materia di acque pubbliche
(autorizzazione idraulica per interventi inerenti l'alveo o le
sponde di corsi d'acqua) e caccia (utilizzo, per le attivita' di
controllo faunistico, di coadiutori appositamente formati; divieto
di commercializzare fauna selvatica morta).
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni
collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018), art. 15, commi
da 1 a 7; legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme
per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la
salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca
regionale della terra), art. 2, comma 3-bis, introdotto dall'art.
24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017; legge della
Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), art.
47, comma 7-ter, introdotto dall'art. 35, comma 3, della legge reg.
Liguria n. 29 del 2017.
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(T-190044)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2019)
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