Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di
rimessione - Possibilita' per le parti di evocare nel giudizio di
legittimita' costituzionale parametri diversi da quelli individuati
dal giudice a quo - Preclusione.
- Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2,
comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare
presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la
legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da
lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della meta', con conseguente contenimento del vincolo
esecutivo entro tali limiti - Necessita', secondo la parte privata,
di verificare l'utilita' della censurata disposizione alla luce
della disciplina delle procedure esecutive in danno degli enti
locali - Irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo, in
considerazione della non applicabilita' nella fattispecie dell'art.
159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
- Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2,
comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare
presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la
legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da
lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della meta', con conseguente contenimento del vincolo
esecutivo entro tali limiti - Ritenuto pregiudizio al
soddisfacimento della pretesa creditoria - Denunciata violazione
dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento
della pubblica amministrazione e del giusto processo, nonche'
asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione, attesa la
scelta non irragionevole del legislatore di bilanciare i
contrastanti interessi del creditore procedente e del debitore
esecutato - Non fondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2,
comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
(010C0925)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 29-12-2010)
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