N. 368 SENTENZA 15 - 22 dicembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Possibilita' per le parti di evocare nel giudizio di legittimita' costituzionale parametri diversi da quelli individuati dal giudice a quo - Preclusione. - Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta', con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Necessita', secondo la parte privata, di verificare l'utilita' della censurata disposizione alla luce della disciplina delle procedure esecutive in danno degli enti locali - Irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo, in considerazione della non applicabilita' nella fattispecie dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000. - Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della meta', con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Ritenuto pregiudizio al soddisfacimento della pretesa creditoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione, attesa la scelta non irragionevole del legislatore di bilanciare i contrastanti interessi del creditore procedente e del debitore esecutato - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. civ., art. 546, primo comma, modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. (010C0925) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 29-12-2010)

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