Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art.
603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della
nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e lesione del
diritto di difesa, nonche' violazione dei principi della parita'
delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento
della pubblica amministrazione e dell'obbligatorieta' dell'azione
penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della
rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici
rimettenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.
(007C1411)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 19-12-2007)
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