Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli -
Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice
ordinario - Questione di legittimita' costituzionale - Ius
superveniens - Sopravvenuta previsione della ricorribilita' del
provvedimento di fermo davanti alle commissioni tributarie -
Ininfluenza sulla rilevanza, alla stregua del principio di
perpetuatio iurisdictionis.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli -
Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione, secondo
la regola di riparto stabilita dalle Sezioni Unite della
Cassazione, al giudice ordinario - Denunciata irragionevole deroga
alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie
relative agli interessi legittimi, incidenza sul diritto di difesa
e sulla tutela giurisdizionale - Questione sostanziatesi
nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita
dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come
«diritto vivente» - Uso distorto dell'incidente di
costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.
- Costituzione, artt. 3, 24, 103 e 113.
(007C0614)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 16-5-2007)
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