N. 9
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 gennaio 1997
N. 9
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di
Bolzano)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Salvezza, disposta con norma
di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodotti
e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 del d.-l.
23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 del d.-l. 23 ottobre
1996, n. 552 - Lamentata lesione delle competenze della provincia
autonoma di Bolzano in materia di agricoltura e patrimonio
zootecnico e dei principi costituzionali e comunitari che ne
garantiscono il rispetto - Necessita' di sollevare la questione in
quanto, anche se le suindicate norme, in accoglimento dei ricorsi
proposti, anche dalla provincia di Bolzano (nn. 10 e 11 reg. ric.
1997) contro di esse in seguito alla conversione (con leggi nn.
649 e 642 del 1996) dei suddetti decreti, fossero riconosciute
illegittime, la permanenza in vigore dell'impugnato comma 172
della legge n. 662 potrebbe vanificare la pronuncia della Corte -
Irrilevanza della "soppressione" dello stesso comma 172, disposta
dall'art. 10, comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Criteri stabiliti da norme di
legge collegata alla legge finanziaria, riguardo alla consentita
compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di prodotto
consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale,
con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA
inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale
dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi
da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita
inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il
suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia'
restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a
livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a
nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di
una riscossione coattiva - Categorie di produttori (zone di
montagna, zone svantaggiate ecc.) in favore delle quali,
nell'ordine, la compensazione va effettuata - Previsione che gli
acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, versino, entro il
31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA
a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi
alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare -
Lamentata incidenza sui diritti e interessi degli allevatori della
provincia di Bolzano, la tutela dei quali, a parte le esigenze
inerenti al diritto di agire e difendersi in giudizio, compromesse
dalla confermata abrogazione della disposizione (art. 2-bis, del
d.-l. n. 727/1994, convertito in legge n. 46/1995) che nelle more
dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali
consentiva un'autocertificazione delle produzioni, non risulta
incompatibile con l'imposizione della compensazione delle quote a
livello nazionale ma solo se questa venga preceduta e coordinata
con una precedente compensazione a livello locale - Conseguente
impossibilita' di un efficace esercizio, da parte della provincia,
anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di
programmazione, governo e controllo del settore - Contrasto con le
norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e
856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno
successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu'
volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in
procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli
interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita'
e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di
certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere
retroattivi - Deducibilita' di tali violazioni da parte della
provincia autonoma di Bolzano, giacche' toccano le competenze
primarie della stessa nelle materie dell'agricoltura e del
patrimonio zootecnico, per rispetto delle quali, alla stregua del
principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto essere quanto
meno previsto il suo parere - Contrasto, altresi', con il precetto
statutario secondo il quale il presidente della giunta provinciale
interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti
di questioni che riguardino la provincia - Richiamo alla sentenza
n. 520/1995.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Vendite e affitti di "quote
latte" - Possibilita', prevista da norme di legge collegata alla
legge finanziaria, di stipularli entro il 31 dicembre di ciascun
anno, con obbligo di darne comunicazione, utilizzando gli appositi
moduli AIMA, entro dieci giorni, alla stessa AIMA e alle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano - Efficacia di tali atti a
partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la
stipulazione - Facolta' delle parti, inoltre, di concordare,
limitatamente al periodo 1996-1997, sino al 15 gennaio 1997,
dandone comunicazione a regioni e a province autonome, che le
vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996, abbiano
effetto, previo accertamento, da parte della regione o della
provincia autonoma, che il cedente non abbia utilizzato la quota
ceduta, anche per tale periodo - Esclusione, a decorrere dal
periodo 1996-1997, che l'acquisto di una quota latte da parte di
un produttore comporti riduzione delle quote precedentemente
spettanti al produttore medesimo - Disciplina in modo dettagliato
e vincolante di una materia riconosciuta anche dai regolamenti
comunitari (n. 3950/1992, art. 44) di spettanza regionale, senza
che al riguardo la provincia ricorrente abbia potuto esprimere
preventivamente il proprio parere, ne' quindi esercitare alcuna
discrezionalita' - Richiamo alla sentenza n. 126/1996.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, e 174).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4;
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, 11, quarto
comma, 24, 41, 77, 97, 113 e 116).
(097C0111)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)
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