N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 9 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di Bolzano) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Salvezza, disposta con norma di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 - Lamentata lesione delle competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico e dei principi costituzionali e comunitari che ne garantiscono il rispetto - Necessita' di sollevare la questione in quanto, anche se le suindicate norme, in accoglimento dei ricorsi proposti, anche dalla provincia di Bolzano (nn. 10 e 11 reg. ric. 1997) contro di esse in seguito alla conversione (con leggi nn. 649 e 642 del 1996) dei suddetti decreti, fossero riconosciute illegittime, la permanenza in vigore dell'impugnato comma 172 della legge n. 662 potrebbe vanificare la pronuncia della Corte - Irrilevanza della "soppressione" dello stesso comma 172, disposta dall'art. 10, comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Criteri stabiliti da norme di legge collegata alla legge finanziaria, riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Categorie di produttori (zone di montagna, zone svantaggiate ecc.) in favore delle quali, nell'ordine, la compensazione va effettuata - Previsione che gli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, versino, entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare - Lamentata incidenza sui diritti e interessi degli allevatori della provincia di Bolzano, la tutela dei quali, a parte le esigenze inerenti al diritto di agire e difendersi in giudizio, compromesse dalla confermata abrogazione della disposizione (art. 2-bis, del d.-l. n. 727/1994, convertito in legge n. 46/1995) che nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali consentiva un'autocertificazione delle produzioni, non risulta incompatibile con l'imposizione della compensazione delle quote a livello nazionale ma solo se questa venga preceduta e coordinata con una precedente compensazione a livello locale - Conseguente impossibilita' di un efficace esercizio, da parte della provincia, anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione, governo e controllo del settore - Contrasto con le norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu' volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere retroattivi - Deducibilita' di tali violazioni da parte della provincia autonoma di Bolzano, giacche' toccano le competenze primarie della stessa nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, per rispetto delle quali, alla stregua del principio di leale collaborazione, avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo parere - Contrasto, altresi', con il precetto statutario secondo il quale il presidente della giunta provinciale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti di questioni che riguardino la provincia - Richiamo alla sentenza n. 520/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Vendite e affitti di "quote latte" - Possibilita', prevista da norme di legge collegata alla legge finanziaria, di stipularli entro il 31 dicembre di ciascun anno, con obbligo di darne comunicazione, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni, alla stessa AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Efficacia di tali atti a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione - Facolta' delle parti, inoltre, di concordare, limitatamente al periodo 1996-1997, sino al 15 gennaio 1997, dandone comunicazione a regioni e a province autonome, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996, abbiano effetto, previo accertamento, da parte della regione o della provincia autonoma, che il cedente non abbia utilizzato la quota ceduta, anche per tale periodo - Esclusione, a decorrere dal periodo 1996-1997, che l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore comporti riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo - Disciplina in modo dettagliato e vincolante di una materia riconosciuta anche dai regolamenti comunitari (n. 3950/1992, art. 44) di spettanza regionale, senza che al riguardo la provincia ricorrente abbia potuto esprimere preventivamente il proprio parere, ne' quindi esercitare alcuna discrezionalita' - Richiamo alla sentenza n. 126/1996. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, e 174). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, 11, quarto comma, 24, 41, 77, 97, 113 e 116). (097C0111) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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