N. 10
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 gennaio 1997
N. 10
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 gennaio 1997 () (della provincia autonoma di
Bolzano)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Compensazione tra le maggiori e minori
quantita' di prodotto consegnate - Criteri stabiliti in norma di
decreto-legge, a sua volta riproduttivo di altro precedente,
convertita, senza modifiche, in norma di legge - Espletamento di
procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo
1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della
compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di
produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge
26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli
adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo -
Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai
produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di
associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove
trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di una
riscossione coattiva - Lamentata incidenza sui diritti e interessi
degli allevatori della provincia, la tutela dei quali non risulta
incompatibile con l'imposizione della compensazione delle quote a
livello nazionale ma solo se questa venga preceduta e coordinata
con una precedente compensazione a livello locale - Conseguente
impossibilita' di un efficace esercizio, da parte della provincia,
anche riguardo alla compensazione delle quote, dei suoi poteri di
programmazione, governo e controllo del settore - Contrasto con le
norme dei regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e
856/1984) circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno
successivo) delle campagne lattiere, e con il principio, piu'
volte affermato dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in
procedimento C-1/94, sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli
interventi nazionali incidenti in modo limitativo sulle attivita'
e capacita' delle imprese, non possono, per preminenti esigenze di
certezza e di garanzia dell'iniziativa economica, essere
retroattivi - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 542, in
quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e
straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito --
Deducibilita' di tali violazioni da parte della provincia autonoma
di Bolzano, giacche' toccano le competenze primarie della stessa
nelle materie dell'agricoltura e del patrimonio zootecnico, per
rispetto delle quali, alla stregua del principio di leale
collaborazione, avrebbe dovuto essere quanto meno previsto il suo
parere - Contrasto, altresi', con il precetto statutario secondo
il quale il presidente della giunta provinciale interviene alle
sedute del Consiglio dei Ministri quando si tratti di questioni
che riguardino la provincia - Richiamo alle sentenze nn. 360 del
1996 e 29 e 520 del 1995.
(D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 649).
(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, 16 e 52, comma 4;
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; Cost., artt. 3, 5, 11, quarto
comma, 41, 77, 97 e 116).
(097C0112)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)
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