N. 15
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 gennaio 1997
N. 15
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione Veneto)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Conversione in norma di
legge, senza modifiche, dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n.
542, a sua volta riproduttivo di identiche disposizioni dell'art.
11 dell'abrogato d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 - Confermata salvezza
degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del d.-l. 8
agosto 1996, n. 440 - Criteri da osservarsi riguardo alla
compensazione tra le maggiori o minori quantita' di prodotto
consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale,
con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA -
Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale
dalle Associazioni di produttori, gia' consentita dall'art 5,
commi da 5 a 9, legge 26 novembre 1992, n. 468, con conseguente
sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi
per il suddetto periodo - Obbligo per gli acquirenti che abbiano
gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni
operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di
procedere a nuove trattenute, con conseguente possibile
esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva -
Applicabilita' di tali disposizioni, in via totalmente
retroattiva, ad una campagna di produzione ormai conclusa, con
violazione sia della lettera che dello spirito della normativa
comunitaria (regolamento CEE n. 804/1968) per cui la campagna
lattiera va dal 1 aprile al 31 marzo e deve essere programmata
anticipatamente - Impossibilita', con l'innalzamento della
procedura di compensazione a livello nazionale e la mancata
sostituzione del soppresso livello di compensazione a livello
provinciale di associazioni, con una istanza regionale, che le
eccedenze locali di produzione trovino adeguati aggiustamenti, con
conseguente grave pregiudizio per gli interessi degli agricoltori
della regione Veneto e, di riflesso, per i diritti della stessa
regione ad esercitare le proprie competenze programmatorie del
settore, e altresi' con lesione del precetto costituzionale che
impone il controllo e l'indirizzo della produzione privata a fini
sociali - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 542, in quanto
emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e
straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito, e degli
effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge
n. 440/1996, a venire sanati - Deducibilita', da parte della
regione ricorrente, di tali violazioni giacche' anch'esse incidono
sulle competenze delle stesse in materia di agricoltura, per
rispetto delle quali sulla normativa de qua avrebbe dovuto essere
quanto meno richiesto il loro parere - Richiamo alle sentenze nn.
520/1995, 29/1995, 360/1996, 32/1960, 64 e 183/1987, 272 e
302/1988 e 87/1996 ed inoltre all'ordinanza n. 165/1995.
(D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito in legge 23
dicembre 1996, n. 649, art. 1. comma 2).
(Cost., artt. 5, 11, 41, 77, 117 e 118).
(097C0117)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.