N. 20
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
3 febbraio 1997
N. 20
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 1997 (della regione Lombardia)
Agricoltura - Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria
riguardanti, sotto diversi profili, l'attuazione del regime
comunitario di produzione lattiera - Illegittimita' costituzionale
delle stesse derivata dal loro inserimento in una legge (come la
legge n. 662/1996) composta di soli tre articoli, a loro volta
suddivisi in un numero sterminato (piu' di duecento ciascuno) di
commi - Violazione del principio costituzionale, ribadito anche
dai regolamenti parlamentari, che, con l'esigere che le leggi
vengano approvate "articolo per articolo", postula che esse siano
anche redatte in modo che questa esigenza non venga elusa -
Indiretta incidenza anche sulla conoscibilita' della legge quale
diritto del cittadino e della persona - Inidoneita' e
inadeguatezza dei "controlli interni delle Camere" ad evitare tali
violazioni - Richiami a sentenze nn. 364/1988 e 379/1996.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata
alla legge finanziaria - Salvezza degli effetti prodotti e dei
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge
8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2
e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996,
n. 552 - Lamentata lesione delle competenze delle regioni
Lombardia e Veneto in materia di agricoltura - Denunciate
violazioni, altresi', in quanto incidono su tali competenze, dei
principi posti riguardo ai regimi di produzione lattiera dai
regolamenti comunitari, nonche' dei principi costituzionali
stabiliti a garanzia della ragionevolezza, del diritto di agire e
difendersi in giudizio, dell'iniziativa economica, del buon
andamento della pubblica amministrazione e dei presupposti e
limiti della decretazione di urgenza - Interesse delle regioni
ricorrenti a sollevare la questione in quanto, anche se le
suindicate norme, in accoglimento dei ricorsi proposti contro i
decreti-legge nn. 542 e 552, anche dalle regioni Lombardia e
Veneto (ricorsi nn. 14 e 15, e 12 e 13 reg. ric. 1997, in seguito
alle conversioni in leggi operata con le leggi nn. 649 e
642/1996), fossero riconosciute illegittime, la permanenza in
vigore dell'impugnato comma 172 della legge n. 662 potrebbe
vanificare la pronuncia della Corte - Irrilevanza della
"soppressione" dello stesso comma 172, disposta dall'art. 10,
comma 9, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata
alla legge finanziaria - Criteri da osservarsi riguardo alla
consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita' di
prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione
nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA -
Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale
dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi
da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita
inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il
suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia'
restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a
livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a
nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di
una riscossione coattiva - Categorie di produttori (zone di
montagna, zone svantaggiate ecc.) in favore delle quali,
nell'ordine, la compensazione va effettuata - Previsione che gli
acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, versino, entro il
31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA
a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi
alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare -
Lamentata incidenza sui diritti e interessi degli allevatori
lombardi, la tutela dei quali non sarebbe incompatibile con
l'imposizione della compensazione delle quote a livello nazionale
ma solo se questa fosse preceduta e coordinata con una precedente
compensazione a livello locale - Conseguente impossibilita' di un
efficace esercizio, da parte delle regioni, anche riguardo alla
compensazione delle quote, dei suoi poteri di programmazione,
governo e controllo del settore - Contrasto con le norme dei
regolamenti comunitari (in particolare nn. 804/1968 e 856/1984)
circa i tempi (dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo)
delle campagne lattiere, e con il principio, piu' volte affermato
dalla Corte del Lussemburgo (per tutte, in procedimento C-1/94,
sentenza 11 agosto 1995), secondo cui gli interventi nazionali
incidenti in modo limitativo sulle attivita' e capacita' delle
imprese, non possono, per preminenti esigenze di certezza e di
garanzia dell'iniziativa economica, essere retroattivi -
Irragionevole disparita' di trattamento tra regioni e singoli
produttori - Deducibilita' di tali violazioni da parte della
regione Lombardia, giacche' toccano le competenze della stessa in
materia di agricoltura, per rispetto delle quali avrebbe dovuto
essere quanto meno previsto il suo parere sulla normativa de qua -
Richiamo alla sentenza n. 520/1995.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata
alla legge finanziaria - Confermata abrogazione dell'art. 2-bis
del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727 (convertito con legge 24
febbraio 1995, n. 46) che in caso di contenzioso e nelle more
dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali degli
allevatori riguardo alle "quote latte", consentiva di
autocertificare le produzioni - Conseguente aggravamento, a
scapito dei produttori e, di riflesso, dei poteri delle regioni in
materia, del gia' piu' volte contestato regime processuale dei
ricorsi degli interessati avverso i bollettini AIMA.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina adottata in legge collegata
alla legge finanziaria - Vendite e affitti di "quote latte" -
Possibilita' di stipularli entro il 31 dicembre di ciascun anno,
con obbligo di darne comunicazione, utilizzando gli appositi
moduli AIMA, entro dieci giorni, alla stessa AIMA e alle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano - Efficacia di tali atti a
partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la
stipulazione - Facolta' delle parti, inoltre, di concordare,
limitatamente al periodo 1996-1997, sino al 15 gennaio 1997,
dandone comunicazione a regioni e a province autonome, che le
vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996, abbiano
effetto, previo accertamento, da parte della regione o della
provincia autonoma, che il cedente non abbia utilizzato la quota
ceduta, anche per tale periodo - Esclusione, a decorrere dal
periodo 1996-1997, che l'aquisto di una quota latte da parte di un
produttore comporti riduzione delle quote precedentemente
spettanti al produttore medesimo - Lamentata ingiustificata
estromissione delle regioni di produzione, in quanto private, sia
riguardo al procedimento previsto per le vendite e gli affitti,
sia in ordine alla definizione delle conseguenze degli acquisti di
quote, di ogni discrezionalita', dalla possibilita',
intervenendovi, di armonizzare, al loro interno, il governo del
settore con i valori della iniziativa economica.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173 e 174).
(Cost., artt. 2, 3, 11, 24, 41, 72, primo comma, 97, 113, 117 e 118).
(097C0122)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)
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