N. 105
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 ottobre 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 ottobre 2010 (della Provincia autonoma di Trento).
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle
pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa
la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali
gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a
seduta - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi
enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale
sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo - Ricorso della
Provincia di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai
limiti costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria
di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali
in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza
locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento
degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 5, comma 5.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, n. 1, 79, commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo,
4, primo periodo, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento
della spesa pubblica, quali la puntuale riduzione delle indennita',
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' corrisposti ai
componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi
collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni,
riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in
materia di attivita' societaria - Definizione delle predette quali
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica nei confronti della Provincia, nonche' applicazione
diretta delle disposizioni agli enti locali e agli enti del sistema
provinciale - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi
enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale
sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo - Mancato esonero degli
enti pubblici e delle societa' pubbliche collegati alla Provincia
dal versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa al
bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia di Trento -
Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali
imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica,
indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della
Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia
organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e
coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti
locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, e 21, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti locali, camere di
commercio, per il triennio 2011-2013, di corrispondere ai singoli
dipendenti anche di livello dirigenziale, un trattamento economico
complessivo superiore a quello spettante per il 2010 - Lamentata
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata
anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema
provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di
Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le
Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle
voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale
- Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale,
esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella
materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione
dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione
delle competenze provinciali in materia organizzativa e
finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della
finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Taglio per il triennio 2011-2013 dei trattamenti
economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti,
nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e
del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro - Lamentata
introduzione di una norma di coordinamento finanziario indirizzata
anche alle Province autonome, e relativi enti locali e del sistema
provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia di
Trento alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le
Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti puntuali alle
voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere generale e
complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza provinciale
- Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale,
esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato nella
materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione
dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione
delle competenze provinciali in materia organizzativa e
finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della
finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto per Regioni, enti regionali, enti
locali, per il triennio 2011-2013, di incrementare le risorse
destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello
dirigenziale rispetto agli importi stanziati per l'anno 2010 -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e
del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la
Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che
valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere
generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza
provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto
speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato
nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione
dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione
delle competenze provinciali in materia organizzativa e
finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della
finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2-bis.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto di corrispondere importi per
l'espletamento di incarichi di livello dirigenziale aggiuntivi -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e
del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la
Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che
valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere
generale e complessivo, nonche' invasione di ambiti di competenza
provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto
speciale, esorbitanza dai limiti costituzionali imposti allo Stato
nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica, indebita compressione
dell'autonomia finanziaria di spesa della Provincia, violazione
delle competenze provinciali in materia organizzativa e
finanziaria, in materia di finanza locale e coordinamento della
finanza pubblica e di ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Divieto, riferito ai rinnovi contrattuali del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008/2009, di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per
cento, anche con riguardo ai contratti e agli accordi gia'
stipulati - Lamentata introduzione di una norma di coordinamento
finanziario indirizzata anche alle Province autonome, e relativi
enti locali e del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale
sottrae la Provincia di Trento alle misure di coordinamento
finanziario che valgono per le Regioni ordinarie, in subordine
previsione di limiti puntuali alle voci minute di spesa in luogo di
vincoli di carattere generale e complessivo, nonche' invasione di
ambiti di competenza provinciale - Ricorso della Provincia di
Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria
riconosciuta dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti
costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria
di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali
in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza
locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento
degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, comma 1, n. 1, 79, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Obbligo di ridurre del 50 per cento la spesa
sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato o
utilizzato con convenzioni o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, per i contratti di formazione-lavoro, i
rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro
accessorio - Definizione delle predette quali disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica nei
confronti della Provincia, nonche' applicazione diretta delle
disposizioni agli enti locali e agli enti del sistema provinciale -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e
del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la
Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che
valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere
generale e complessivo - Ricorso della Provincia di Trento -
Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali
imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica,
indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della
Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia
organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e
coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti
locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche -
Obbligo di adeguamento delle politiche assunzionali alle
disposizioni introdotte per le amministrazioni pubbliche -
Lamentata introduzione di una norma di coordinamento finanziario
indirizzata anche alle Province autonome, e relativi enti locali e
del sistema provinciale, laddove lo statuto speciale sottrae la
Provincia di Trento alle misure di coordinamento finanziario che
valgono per le Regioni ordinarie, in subordine previsione di limiti
puntuali alle voci minute di spesa in luogo di vincoli di carattere
generale e complessivo - Ricorso della Provincia di Trento -
Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e dell'autonomia
finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti costituzionali
imposti allo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica,
indebita compressione dell'autonomia finanziaria di spesa della
Provincia, violazione delle competenze provinciali in materia
organizzativa e finanziaria, in materia di finanza locale e
coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento degli enti
locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 29.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico - Patto di stabilita' interno - Possibilita' di
superamento per le Regioni a statuto speciale e per i loro enti
territoriali del limite imposto dall'art. 9, comma 28, alle
assunzioni di personale a tempo determinato - Previsione di un
criterio di priorita' nei meccanismi di assunzione dei predetti
lavoratori - Lamentata limitazione delle possibili scelte relative
alle assunzioni, nonche' introduzione di una norma di coordinamento
finanziario laddove lo statuto speciale sottrae la Provincia, e i
relativi enti locali, alle misure di coordinamento finanziario che
valgono per le Regioni ordinarie - Ricorso della Provincia di
Trento - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e
dell'autonomia finanziaria della Provincia, esorbitanza dai limiti
costituzionali imposti allo Stato nella materia concorrente
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, indebita compressione dell'autonomia finanziaria
di spesa della Provincia, violazione delle competenze provinciali
in materia organizzativa e finanziaria, in materia di finanza
locale e coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento
degli enti locali.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art.14, comma 24-bis, ultimo
periodo.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 79, comma 3, 80 e Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17.
Regioni (in genere) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica - Dissenso fra Stato e
Regione o Province autonome in sede di conferenza dei servizi -
Possibilita' di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con
deliberazione del Consiglio dei ministri, non solo nelle materie di
competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni
e delle Province autonome, con riferimento agli enti locali -
Lamentata violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale in tema di intesa forte - Ricorso della Provincia di
Trento - Denunciata lesione delle competenze legislative e
amministrative della Provincia, lesione del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 3, lett. b), che
modifica i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, 9, nn. 3, 7, 8 e 10, e 16;
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.
Regioni (in genere) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica - Disciplina relativa
alla conferenza dei servizi - Qualificazione come attinente ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, ai sensi della lett. m) dell'art. 117, comma secondo,
Cost. - Lamentato intento del legislatore statale di attirare alla
propria competenza esclusiva la disciplina relativa alla conferenza
dei servizi, con incidenza in materie riservate alla competenza
provinciale, quali la tutela e conservazione del patrimonio
storico-artistico, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, l'igiene
e la sanita' - Ricorso della Provincia di Trento - Denunciata
lesione delle competenze legislative e amministrative della
Provincia.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4, modificativo
dell'art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, e 9, nn. 3, 7, 8 e 10.
Iniziativa economica privata - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica -
Introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attivita'"
(SCIA) sostitutiva della "Denuncia di inizio attivita'" (DIA) -
Sostituzione diretta della preesistente normativa sia statale che
regionale - Dichiarazione che la disciplina predetta attiene alla
tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Lamentata
incidenza in ambiti di legislazione provinciale e in particolare
nella materia dell'urbanistica e piani regolatori - Ricorso della
Provincia di Trento - Denunciata violazione della competenza
legislativa della Provincia.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 4-ter.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8, nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14 e 20, e 9, nn. 3, 7, 8 e 10;
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
(010C0789)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2010)
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