Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche ed
integrazioni delle leggi regionali n. 77 del 1999 e n. 17 del 2001
- Possibilita' per i direttori regionali di permanere in servizio
oltre i normali limiti di eta' anagrafica e contributiva nonche'
equiparazione del personale incaricato presso le Strutture speciali
di Supporto "Gabinetto della Presidenza" e "Segreteria del
Presidente" al personale di cui al C.C.N.L. dell'area dirigenziale
delle Regioni ed Autonomie locali - Sopravvenuta abrogazione delle
disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte
costituita - Estinzione del processo.
- Legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77, art. 22-bis,
come introdotto dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
regionale 9 gennaio 2010, n. 1; legge della Regione Abruzzo 9
gennaio 2010, n. 1, art. 22, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, secondo
comma, lett. o); Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, art. 23.
(010C0886)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-2010)
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