Ordinanza 25 maggio-8 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di
concessione di benefici (nella specie: permessipremio), in assenza
dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilita'
della collaborazione, a detenuti condannati per determinati delitti
con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore
del d.l. n. 306 del 1992 - Asserita violazione del principio di
irretroattivita' della legge penale piu' sfavorevole - Sopravvenuta
sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale (n. 137 del
1999) - Riesame necessitato della rilevanza della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo,
come modificato dal d.l 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 25, secondo comma.
(000C0588)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 14-6-2000)
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