N. 75
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 luglio 2000
Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pavone Paolo contro
Ministero della sanita' ed altri
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo
dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della
mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla
scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata
subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta
disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il
principio di buon andamento della P.A.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica -
Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale
intramuraria - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle
aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse -
Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario
universitario alle determinazioni organizzative del Direttore
generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore
generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di
strutture semplici e di natura professionale, su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza del
sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture
complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza
delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in
materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
del principio della liberta' di insegnamento in relazione
all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente
un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per
esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(001C0124)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2001)
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