N. 574
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 gennaio 2002
Ordinanza del 14 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
18 dicembre 2002) emessa dal giudice di pace di Roma nel procedimento
civile vertente tra Buccoleri Carmelo e Rosa Alessandro ed altra
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di
comunicare i propri dati reddituali ed ulteriore termine di novanta
giorni concesso all'assicuratore per proporre offerta risarcitoria
- Previsioni contraddittorie e incongrue - Disparita' di
trattamento Violazione di diritti fondamentali.
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso
[sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26
febbraio 1977, n. 39].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entita' -
Liquidazione del danno biologico permanente - Fissazione in lire
1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidita' -
Impossibilita' di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per
equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di
un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela
del bene compromesso).
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entita' -
Introduzione di un metodo di liquidazione del danno biologico
permanente caratterizzato da uniformita' ed irrisorieta' della
misura economica - Esclusione di ogni possibilita' di valutazione,
sia pure giudiziaria, dei casi concreti con liquidazione equitativa
e specificazione degli elementi valorizzati.
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entita' -
Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione
legislativa di un importo, con contenuto economico irrisorio e
rigido, per ogni giorno di inabilita' assoluta (indipendentemente
dalla tipologia e gravita' della lesione e dalle caratteristiche
personali del danneggiato).
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entita' -
Definizione del danno biologico e determinazione del relativo
criterio di accertamento e risarcimento - Potenziale disparita' di
trattamento, a fronte della lesione del bene salute, tra danno da
fatto illecito e danno da sinistro stradale, nonche' in relazione
all'azione giudiziaria intrapresa e alla natura dell'attivita'
svolta dal danneggiante.
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Responsabilita' civile - Danni alla persona derivanti da sinistro
stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entita' - Prevista
possibilita' che il danno biologico sia "ulteriormente risarcito
tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" - Omessa
determinazione di caratteristiche e contenuti delle condizioni
soggettive e mancata previsione di criteri o di valutazioni
equitative.
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
(003C0010)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 22-1-2003)
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