N. 425 SENTENZA 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Pluralita' di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni. Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Toscana - Mancata indicazione nella delibera della Giunta regionale delle norme da impugnare - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 18, 19 e 20. - Costituzione, artt. 117 e 119. Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Campania - Carenza di motivazione in relazione ad una norma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale - Inammissibilita' della questione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21. - Costituzione, artt. 3, 114, 117, 119 e 120. Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Estensione della disciplina alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle speciali autonomie delle ricorrenti, mancato ricorso a meccanismi concertati di attuazione statutaria, lesione dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21. - Costituzione, artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettere o) e p), e 36; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d'Aosta, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione dell'autonomia delle Regioni alle quali sole spetterebbe il potere di definire le nozioni di indebitamento e di spese di investimento, irragionevolezza delle scelte del legislatore - Non fondatezza delle questioni. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 16, 17 (salva la dichiarazione di illegittimita' costituzionale concernente il quarto periodo), 18 e 19. - Costituzione, artt. 3, 5, 114, 116, 117, 118, 119, 120; statuto speciale per la Regione Siciliana, art. 20; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 3, 4 e 48-bis. Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, di modificare le tipologie - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Lesione del principio di legalita' sostanziale, sostanziale delegificazione, lesione dell'autonomia regionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 17, quarto periodo, e comma 20. - Costituzione, artt. 117 e 119. (004C1441) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 5-1-2005)

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