Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Applicabilita' alle
Regioni a statuto speciale della clausola di piu' ampia autonomia
di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- Eccezione di inammissibilita' - Asserita impossibilita' di
reagire con autonomo ricorso alla eventuale violazione delle
maggiori autonomie potendo giovarsi, solo di riflesso, delle
eventuali iniziative delle Regioni ordinarie - Esclusione -
Ammissibilita' del ricorso.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
promozione da parte di uffici periferici statali (uffici scolastici
regionali) di appositi accordi con i competenti uffici delle
Regioni e degli enti locali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna
- Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa
concorrente regionale in materia di istruzione con conseguente
indebita riserva di funzioni amministrative in favore dello Stato -
Esclusione - Attivita' di carattere collaborativo riconducibile
alla materia «norme generali sull'istruzione» di esclusiva
spettanza statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Fissazione
dell'orario annuo delle lezioni della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado - Previsione dell'orario annuale
delle ulteriori attivita' educative e didattiche rimesse
all'organizzazione delle istituzioni scolastiche - Definizione del
tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa - Ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata fissazione in
modo rigido di tali orari attraverso norme di dettaglio, che non
consentono alcun margine di intervento di competenza regionale -
Esclusione - Possibilita' per le Regioni di incrementare, senza
oneri per lo Stato, le quote orario di rispettiva competenza - Non
fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, commi 1, 2, primo periodo,
e 4, primo periodo, e art. 10, commi 1, 2, primo periodo, e 4,
primo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Svolgimento di
attivita' e di insegnamenti opzionali che richiedono una specifica
professionalita' non riconducibile al profilo professionale dei
docenti della scuola primaria o secondaria - Previsione della
stipulazione da parte delle istituzioni scolastiche di contratti di
prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica -
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia -
Asserita indebita adozione di disposizioni di dettaglio con
conseguente lesione della autonomia delle Regioni e delle
istituzioni scolastiche nonche' violazione del principio di leale
collaborazione per la mancata previsione di una intesa con la
Conferenza unificata - Esclusione - Riconducibilita' delle
disposizioni impugnate alla materia «norme generali
sull'istruzione» - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, comma 4, secondo periodo, e
art. 10, comma 4, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Disciplina della
figura del «tutor», docente in possesso di specifica formazione
che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attivita'
facoltative, di «tutorato» degli allievi, di coordinamento delle
attivita' educative e didattiche - Ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione
della sfera di competenza regionale in materia di istruzione
mediante l'adozione di una disciplina analitica e di dettaglio -
Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni censurate al
rapporto di lavoro del personale statale, di competenza esclusiva
statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 7, commi 5, secondo periodo, e
6, e art. 10, comma 5, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
possibilita' di iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che
compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento - Previsione nella legge delega di una fase transitoria
di sperimentazione con la possibilita' di una graduale
anticipazione dell'eta' minima per l'iscrizione - Ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
violazione del principio contenuto nella legge di delega circa la
possibilita' di decidere l'anticipazione dell'inizio alla scuola
materna solo al termine della sperimentazione nonche' violazione
della sfera di competenza regionale in materia di istruzione -
Esclusione - Disposizioni sorrette da esigenze unitarie espressive
di competenze legislative spettanti allo Stato - Non fondatezza
della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 2, comma 1, 12, comma 1,
ultimo periodo, e art. 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
possibilita' di una anticipazione della iscrizione alla scuola
primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le
anticipazioni attribuita al Ministro dell'istruzione, sentita
l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
violazione della sfera di competenza regionale in materia di
istruzione - Esclusione - Disposizioni sorrette da esigenze
unitarie espressive di competenze legislative dello Stato in ordine
alla fissazione dell'eta' minima di accesso alle scuole - Non
fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 12 e 13.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
possibilita' di una anticipazione della iscrizione alla scuola
dell'infanzia - Disciplina della fase di sperimentazione per
modulare le anticipazioni stabilita con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, sentita
l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) - Ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prevista
partecipazione consultiva dell'ANCI invece che della Conferenza
unificata Stato-Regioni - Violazione del principio di leale
collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 12, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
possibilita' di una anticipazione della iscrizione alla scuola
primaria - Disciplina della fase di sperimentazione per modulare le
anticipazioni stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca - Ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Adozione del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo
all'eventuale anticipazione delle iscrizioni alla scuola primaria -
Mancata previsione del parere della Conferenza unificata
Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Adozione, fino
all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7, comma 1, legge
n. 53/2003, dell'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo per
la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado - Previsione di regolamento governativo
anche in relazione agli orari e alle modalita' di valutazione dei
crediti scolastici - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di
competenza regionale; indebito uso del potere regolamentare nonche'
violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione -
Riconducibilita' dei previsti regolamenti alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni dello Stato, rientranti nella
competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 12, comma 2, 13, comma 3, 14,
commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma sesto.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione, al fine
di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno
scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della scuola
secondaria di primo grado, della conferma dell'assetto organico
delle scuole secondarie di primo grado come definito dall'art. 10,
comma 4, secondo i criteri fissati nel d.P.R. 14 maggio 1982,
n. 782 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata
violazione della sfera di competenza regionale in materia di
istruzione - Esclusione - Genericita' della censura -
Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione, ai fini
dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, che i
docenti interessati ad una diminuzione dell'orario attuale di
cattedra, vengano utilizzati per la finalita' educativa e
didattiche individuate, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art. 10
- Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione
della sfera di competenza regionale in materia di istruzione
mediante adozione di normativa analitica e di dettaglio -
Esclusione - Disciplina riconducibile nella organizzazione
amministrativa dello Stato, rientrante nella competenza esclusiva
statale - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Istruzione pubblica - Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 - Previsione della
possibilita' di incremento di posti per le attivita' di tempo pieno
e di tempo prolungato nell'ambito del personale docenti, mediante
il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia, di cui all'art. 22 - Ricorso della Regione
Emilia-Romagna - Denunciata violazione della sfera di competenza
regionale in materia di istruzione - Adozione del decreto
interministeriale senza prevedere il parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni - Violazione del principio di leale
collaborazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, art. 15, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(005C0780)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 20-7-2005)
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