Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per
l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso
del Governo - Eccezione di inammissibilita' per asserita tardivita'
del ricorso - Riscontrata tempestiva consegna del ricorso
all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma -
Irrilevanza della successiva attivita' posta in essere da detto
Ufficio - Reiezione.
- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, artt. 3,
comma 3, e 5, comma 1.
- Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo e secondo
comma, lettera e); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per
l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso
del Governo - Eccezione di inammissibilita' per asserita
discordanza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri di
autorizzazione all'impugnazione, riferita solo a taluni articoli, e
il ricorso, che la estende all'intera legge - Sufficiente chiarezza
del ricorso circa la delimitazione dell'oggetto del gravame -
Reiezione.
- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, artt. 3,
comma 3, e 5, comma 1.
- Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera e).
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per
l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso
del Governo - Intervenuta abrogazione della norma denunciata, medio
tempore non attuata - Cessazione della materia del contendere.
- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 5,
comma 1.
- Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera e).
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per
l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica -
Definizione del requisito della «rilevanza dell'attivita'»
dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo
quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche
impiegate, e non anche qualitativo - Violazione delle norme
comunitarie sulla «tutela della concorrenza», come interpretate
dalla Corte di giustizia - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3,
comma 3.
- Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo e secondo
comma, lettera e).
(008C1034)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 31-12-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.