Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Trasporto - Regioni Marche e Umbria - Erogazione di contributi -
Determinazione dei costi e dei ricavi - Disciplina in contrasto ed
al di fuori dei vincoli posti dalla legislazione nazionale di
principio - Assenza di discipline regionali tali da compromettere il
risultato voluto dalla legge statale - Non fondatezza.
(Legge regione Marche, n. 178, riapprovata il 18 luglio 1989, artt. 1
e 2; legge regione Umbria, riapprovata il 24 luglio 1989, art. 2).
(Cost., artt. 117 e 127).
(089C1328)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 27-12-1989)
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