N. 131 ORDINANZA 7 - 16 marzo 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Abbandono della difesa dell'imputato - Sottoposizione a procedimento penale innanzi ad organo giudiziario oltre che davanti al consiglio dell'ordine - Jus superveniens: d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 105 Necessita' di riesame della questione in ordine alla rilevanza Restituzione degli atti al giudice a quo. (C.P.P. 1930, art. 131, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666). (Cost., artt. 3 e 24). (090C0316) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-1990)

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