N. 333 SENTENZA 26 giugno - 13 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Udienza dibattimentale Delegabilita' delle funzioni di p.m. ad ufficiali della polizia giudiziaria - Mancata previsione, nel caso di inerzia del p.m. delegato, di specifici rimedi processuali o disciplinari con conseguente lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Lamentato affidamento di funzioni giurisdizionali a persone prive delle garanzie di autonomia godute dai magistrati - Possibilita' per il p.m. delegato di procedere ad atti (interrogatorio e confronto) che, in virtu' della legge di delega, non possono essere compiuti che direttamente dal p.m. - Eccesso di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 162, secondo comma). (Cost., artt. 76, 107, ultimo comma, e 112). (090C0889) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-1990)

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