Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere- Iciap- Anno 1989- Imposizione in ordine alla
effettiva redditivita' dell'attivita'- Possibilita' di fornire la
prova contraria da parte dei soggetti d'imposta- Divieto- Richiamo
alle sentenze nn. 42/1980 e 28/1987 - Incontrollabilita' della
applicazione del tributo - Illegittimita' costituzionale.
(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito in legge 24 aprile
1989, n. 144, con modificazioni).
Imposta in genere - Iciap - Comuni - Potere di determinare la misura
del tributo - Disomogeneita' di deliberazioni da comune a comune per
situazioni identiche - Richiamo alla sentenza n. 159/1985 -
Autonomia degli enti locali in materia - Non fondatezza.
(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 1989, n. 144)
(Cost., artt. 3 e 53).
(091C0312)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 13-3-1991)
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