N. 103 SENTENZA 27 febbraio - 11 marzo 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere- Iciap- Anno 1989- Imposizione in ordine alla effettiva redditivita' dell'attivita'- Possibilita' di fornire la prova contraria da parte dei soggetti d'imposta- Divieto- Richiamo alle sentenze nn. 42/1980 e 28/1987 - Incontrollabilita' della applicazione del tributo - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni). Imposta in genere - Iciap - Comuni - Potere di determinare la misura del tributo - Disomogeneita' di deliberazioni da comune a comune per situazioni identiche - Richiamo alla sentenza n. 159/1985 - Autonomia degli enti locali in materia - Non fondatezza. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144) (Cost., artt. 3 e 53). (091C0312) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 13-3-1991)

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