N. 698
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 settembre 1992
N. 698
Ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dalla Corte dei conti, sezione
di controllo, nel procedimento di deferimento sull'esame e pronuncia
sul visto e conseguente registrazione di decreti del Ministro del
tesoro
Finanza pubblica allargata - Previsione nella legge finanziaria 1992,
nonche' in svariate altre leggi (concernenti rispettivamente:
interventi a favore del settore navalmeccanico e ambientale;
ricostruzione delle zone della Sicilia colpite da eventi sismici
del dicembre 1990; interventi nel settore dell'irrigazione e a
sostegno della cooperazione agricola; perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dei carabinieri; adeguamento organici
e potenziamento infrastrutture per le forze di polizia) della
facolta' per le amministrazioni interessate di assumere fin dal
primo anno (1992) obbligazioni verso terzi, i cui effetti sono
destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia a
carico dei successivi esercizi compresi nel bilancio triennale
1993-94, sia, infine, a carico di esercizi successivi al triennio
1992-94, unicamente mediante il ricorso ad accantonamenti iscritti
nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui
alle tabelle A e B della legge finanziaria 1992 - Mancata
previsione di mezzi certi o comunque ragionevolmente affidabili di
copertura finanziaria - Questione sollevata dalla sezione di
controllo della Corte dei conti in sede di esame per il visto e la
registrazione di numerosi decreti del Ministro del tesoro, recanti
variazioni di bilancio, emanati in attuazione delle leggi sopra
menzionate - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale
n. 384/1991.
(Legge 31 dicembre 1991, n. 415, art. 2, secondo comma; legge 31
dicembre 1991, n. 431, art. 7, primo comma; legge 31 dicembre
1991, n. 433, art. 9, primo e secondo comma; legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 42, sesto e settimo comma; legge 7 febbraio
1992, n. 140, art. 4, primo comma; d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5,
artt. 1, secondo comma, e 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 marzo 1992, n. 216; d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, artt. 7,
11 e 14, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge
28 febbraio 1992, n. 217).
(Cost., art. 81, quarto comma).
(092C1183)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 4-11-1992)
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