N. 729 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1991- 5 novembre 1992

N. 729 Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento sanzionatorio per interruzione del programma terapeutico previsto per i tossicodipendenti,nei confronti di Cristinelli Armando. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera - Sottoposizione obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio- riabilitativo - Applicabilita', nel caso di ingiustificata interruzione del programma, di sanzioni amministrative implicanti limitazioni alla liberta' personale e percio' ritenute (dal giudice a quo) particolarmente afflittive ed equiparabili alla pena criminale - Conseguente violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Irragionevole esclusione per i soli imputati di reati concernenti gli stupefacenti delle garanzie processuali ordinarie in contrasto con il diritto di difesa - Attribuzione al giudice di competenza speciale per l'erogazione di dette sanzioni - Conseguente creazione di un giudice speciale in contrasto con il dettato costituzionale. (Legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 76). (Cost., artt. 3, 13, 24, 27 e 102). (092C1248) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 18-11-1992)

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