N. 729
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 marzo 1991- 5 novembre 1992
N. 729
Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Bergamo,
sezione distaccata di Clusone, nel procedimento sanzionatorio per
interruzione del programma terapeutico previsto per i
tossicodipendenti,nei confronti di Cristinelli Armando.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in
misura inferiore alla dose media giornaliera - Sottoposizione
obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio-
riabilitativo - Applicabilita', nel caso di ingiustificata
interruzione del programma, di sanzioni amministrative implicanti
limitazioni alla liberta' personale e percio' ritenute (dal
giudice a quo) particolarmente afflittive ed equiparabili alla
pena criminale - Conseguente violazione del principio della
funzione rieducativa della pena - Irragionevole esclusione per i
soli imputati di reati concernenti gli stupefacenti delle garanzie
processuali ordinarie in contrasto con il diritto di difesa -
Attribuzione al giudice di competenza speciale per l'erogazione di
dette sanzioni - Conseguente creazione di un giudice speciale in
contrasto con il dettato costituzionale.
(Legge 26 febbraio 1990, n. 162, art. 16; d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 76).
(Cost., artt. 3, 13, 24, 27 e 102).
(092C1248)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 18-11-1992)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.