N. 383 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1992- 22 giugno 1993

N. 383 Ordinanza emessa il 4 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Pisa contro il Ministero del tesoro ed altro Banca - Enti creditizi istituiti in enti pubblici - Obbligo di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento obbligatorio, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, al fine di istituire per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita' - Deteriore trattamento degli istituti di credito tenuti alla contribuzione in questione rispetto agli altri istituti di credito con incidenza sulla liberta' di iniziativa economica per la mancanza di discrezionalita' circa la destinazione dei fondi nonche' sui principi della capacita' contributiva, della tutela del risparmio, di copertura finanziaria e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, primo e secondo comma). (Cost., artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97). (093C0757) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)

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