N. 661
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 dicembre 1992- 6 ottobre 1993
N. 661
Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 6 ottobre 1993) dal Consiglio di Stato, sezione
sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto dall'Ente autonomo
lirico teatro dell'opera di Roma contro Capilongo Anna Maria.
Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico teatro
dell'opera di Roma - Collocamento a riposo al compimento del
sessantesimo anno di eta' - Esclusione dell'applicazione a detto
personale delle disposizioni di cui al d.l. n. 791/1981
(convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa,
i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima,
di optare per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa -
Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul
diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.
(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 4 e 38).
(093C1103)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 10-11-1993)
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