N. 745
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 marzo - 10 ottobre 1995
N. 745
Ordinanza emessa il 21 marzo 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 10 ottobre 1995) dalla commissione tributaria di
primo grado di Trieste sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di
risparmio di Trieste contro la Direzione regionale delle entrate per
la reg. Friuli - Venezia Giulia
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi
sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore
del t.u. delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati
(come attivo) nel modello 760 - Assoggettamento ad imposizione
fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtu' di
disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo -
Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti che
abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione
- Violazione del principio di uguaglianza altresi' per la
retroattivita' in danno del contribuente della norma fiscale
impugnata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.
38/1994 di non fondatezza di analoga questione non condivisa dal
giudice rimettente.
(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).
(Cost., art. 3).
(095C1359)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-1995)
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