Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Pignoramento - Disciplina dei pignoramenti sulle contabilita'
speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
forze armate, della Guardia di finanza, Polizia di Stato e Corpo
nazionale dei vigili del fuoco - Fondi destinati a servizi e
finalita' di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza
pubblica - Non assoggettabilita' ad esecuzione forzata - Mancata
comparizione del terzo chiamato a rendere la sua dichiarazione -
Difetto di rilevanza - Inammissibilita' - Irricevibilita' dell'atto
di costituzione ed intervento della Banca d'Italia titolare del
servizio di tesoreria in quanto non parte del giudizio principale e
depositato oltre i termini di rito.
(D.-L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, primo, secondo, terzo e quarto
comma, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n.
460).
(096C1207)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)
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