Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Adozione - Requisito (richiesto dall'art. 6, secondo comma, della
legge n. 184 del 1983, non soltanto per l'adozione nazionale ma
anche per quella internazionale) della differenza di eta' non piu' di
quaranta anni tra adottanti e adottando - Possibilita' che il giudice
disponga, in via eccezionale, l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, anche se l'eta' di uno solo dei coniugi
adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur
rimanendo la differenza di eta' (nella specie eccedente di soli tre
mesi il suddetto limite) in quella ordinariamente intercorrente tra
genitori e figli, quando dalla mancata adozione derivi, in ragione di
una situazione preesistente alla adozione stessa, un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore - Mancata previsione -
Contrasto con i principi posti dalla Costituzione (artt. 2 e 31) a
salvaguardia della personalita' e dei diritti del minore - Richiamo a
sentenze nn. 183/1988, 44/1990 e 148/1992 - Illegittimita'
costituzionale parziale.
(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).
(Cost., artt. 2 e 31).
(096C1248)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)
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