N. 303 SENTENZA 18 - 24 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Requisito (richiesto dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, non soltanto per l'adozione nazionale ma anche per quella internazionale) della differenza di eta' non piu' di quaranta anni tra adottanti e adottando - Possibilita' che il giudice disponga, in via eccezionale, l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, anche se l'eta' di uno solo dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' (nella specie eccedente di soli tre mesi il suddetto limite) in quella ordinariamente intercorrente tra genitori e figli, quando dalla mancata adozione derivi, in ragione di una situazione preesistente alla adozione stessa, un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - Mancata previsione - Contrasto con i principi posti dalla Costituzione (artt. 2 e 31) a salvaguardia della personalita' e dei diritti del minore - Richiamo a sentenze nn. 183/1988, 44/1990 e 148/1992 - Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 2 e 31). (096C1248) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.