Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sicurezza pubblica - Nomina a guardia giurata - Approvazione da parte
dell'autorita' - Inclusione, tra i requisiti richiesti, nell'art.
138, primo comma, numero 5, r.d. n. 773 del 1931, di quello
dell'"ottima condotta politica e morale" - Insuperabile contrasto,
per quanto riguarda la valutazione della "condotta politica", con il
divieto (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) di
discriminazioni politiche o in base ad opinioni politiche - Mancanza,
nel generico riferimento alla "condotta morale", delle precisazioni
necessarie perche' la condotta venga valutata nei soli aspetti che
possano avere attuale e concreta incidenza sulla attitudine e
affidabilita' dell'aspirante alla funzione di guardia particolare
giurata, come richiesto dai principi della Costituzione (artt. 2, 3,
17, 21 e 22) sulle liberta' della persona e sui diritti della
coscienza - Adozione, con l'esigere che la condotta dell'aspirante
sia "ottima", di un metro di valutazione ingiustificatamente piu'
rigoroso di quello previsto per l'accesso ai corpi statali di polizia
- Richiamo alle sentenze nn. 443/1993, 107 e 108 del 1994 e 203/1995
- Illegittimita' costituzionale parziale - Effetti - Possibilita' che
la norma censurata continui ad essere applicata ma solo, esclusa ogni
valutazione sulla condotta politica, quanto alla valutazione della
condotta morale, se risulteranno osservati i suddetti limiti -
Auspicio per un superamento definitivo, in sede legislativa, delle
disposizioni anteriori alla Costituzione repubblicana tuttora
operanti in materia.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, primo comma, numero 5).
(Cost, artt. 2, 3, 17, 18, 19, 21 e 22).
(096C1256)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)
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