N. 311 SENTENZA 18 - 25 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Nomina a guardia giurata - Approvazione da parte dell'autorita' - Inclusione, tra i requisiti richiesti, nell'art. 138, primo comma, numero 5, r.d. n. 773 del 1931, di quello dell'"ottima condotta politica e morale" - Insuperabile contrasto, per quanto riguarda la valutazione della "condotta politica", con il divieto (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) di discriminazioni politiche o in base ad opinioni politiche - Mancanza, nel generico riferimento alla "condotta morale", delle precisazioni necessarie perche' la condotta venga valutata nei soli aspetti che possano avere attuale e concreta incidenza sulla attitudine e affidabilita' dell'aspirante alla funzione di guardia particolare giurata, come richiesto dai principi della Costituzione (artt. 2, 3, 17, 21 e 22) sulle liberta' della persona e sui diritti della coscienza - Adozione, con l'esigere che la condotta dell'aspirante sia "ottima", di un metro di valutazione ingiustificatamente piu' rigoroso di quello previsto per l'accesso ai corpi statali di polizia - Richiamo alle sentenze nn. 443/1993, 107 e 108 del 1994 e 203/1995 - Illegittimita' costituzionale parziale - Effetti - Possibilita' che la norma censurata continui ad essere applicata ma solo, esclusa ogni valutazione sulla condotta politica, quanto alla valutazione della condotta morale, se risulteranno osservati i suddetti limiti - Auspicio per un superamento definitivo, in sede legislativa, delle disposizioni anteriori alla Costituzione repubblicana tuttora operanti in materia. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, primo comma, numero 5). (Cost, artt. 2, 3, 17, 18, 19, 21 e 22). (096C1256) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.