N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

N. 15 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione Veneto) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Conversione in norma di legge, senza modifiche, dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, a sua volta riproduttivo di identiche disposizioni dell'art. 11 dell'abrogato d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 - Confermata salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440 - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra le maggiori o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle Associazioni di produttori, gia' consentita dall'art 5, commi da 5 a 9, legge 26 novembre 1992, n. 468, con conseguente sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente possibile esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Applicabilita' di tali disposizioni, in via totalmente retroattiva, ad una campagna di produzione ormai conclusa, con violazione sia della lettera che dello spirito della normativa comunitaria (regolamento CEE n. 804/1968) per cui la campagna lattiera va dal 1 aprile al 31 marzo e deve essere programmata anticipatamente - Impossibilita', con l'innalzamento della procedura di compensazione a livello nazionale e la mancata sostituzione del soppresso livello di compensazione a livello provinciale di associazioni, con una istanza regionale, che le eccedenze locali di produzione trovino adeguati aggiustamenti, con conseguente grave pregiudizio per gli interessi degli agricoltori della regione Veneto e, di riflesso, per i diritti della stessa regione ad esercitare le proprie competenze programmatorie del settore, e altresi' con lesione del precetto costituzionale che impone il controllo e l'indirizzo della produzione privata a fini sociali - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 542, in quanto emanato in difetto dei presupposti di provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito, e degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge n. 440/1996, a venire sanati - Deducibilita', da parte della regione ricorrente, di tali violazioni giacche' anch'esse incidono sulle competenze delle stesse in materia di agricoltura, per rispetto delle quali sulla normativa de qua avrebbe dovuto essere quanto meno richiesto il loro parere - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995, 29/1995, 360/1996, 32/1960, 64 e 183/1987, 272 e 302/1988 e 87/1996 ed inoltre all'ordinanza n. 165/1995. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, art. 1. comma 2). (Cost., artt. 5, 11, 41, 77, 117 e 118). (097C0117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-1997)

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