Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede
all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle
dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza
far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti -
Asserita violazione dei principi di cui all'art. 3 della legge n.
212 del 2000, secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno
effetto retroattivo e i termini di prescrizione e decadenza per gli
accertamenti d'imposta non possono essere prorogati - Inidoneita'
di una legge ordinaria ad assurgere a parametro di legittimita'
costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 6, comma 2.
Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede
all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle
dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza
far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti -
Asserita violazione del principio di eguaglianza fra le parti del
processo - Asserita violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione -
Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialita'
della pubblica amministrazione - Disciplina eccezionale adottata
per riequilibrare situazioni di disparita', in ragione di una
complessiva situazione di ritardo nell'effettuare le restituzioni -
Manifesta infondatezza delle questioni.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113, secondo comma.
(T-130112)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)
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