N. 148
SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969
Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969.
Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
art. 222 - Accertamenti dello stato delle cose - Interpretazione -
Comprendono l'ispezione dei luoghi in istruttoria - Conseguenze -
Deposito dei verbali - Applicazione delle garanzie di difesa di cui
all'art. 304 quater dello stesso Codice.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
art. 222 "Accertamenti" ed "operazioni tecniche" - Espressioni
generiche - Espletamento di atti peritali Ammissibilita' - Atti
istruttori contemplati dagli artt. 304, bis, ter, quater dello stesso
Codice - Corrispondenza.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Attivita' espletate
ai sensi dell'art. 223 del Cod. proc. penale - Verbali - Lettura nel
dibattimento ex art. 463 - Effetti.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
art. 222 - Rinvio "per quanto e' possibile" alle norme sulla istruzione
formale - Interpretazione - Necessaria coerenza con i principi
costituzionali - Inoperativita' nella prassi.
Processo penale - Istruzione formale - Cod. proc. pen., art. 304,
quater - Atti menzionati nella prima parte dell'articolo - Facolta' del
giudice istruttore di provvedervi senza avvisare il difensore -
Garanzie difensive - Sussistenza.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli
"accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Insussistenza delle
garanzie di cui agli artt. 380 e 304 bis, ter e quater - Violazione del
diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli
"accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Dichiarazione di parziale
illegittimita' - Cod. proc. pen., art. 222, secondo comma - Sequestro
del corpo del reato - Illegittimita' costituzionale conseguenziale.
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
artt. 222, 223, 225 e 232 - Parziale illegittimita' gia' dichiarata -
Effetti delle decisioni adottate - Cod. proc. pen., artt. 231, secondo
comma, e 234 - Atti disposti dal pretore o dal procuratore generale
della Corte d'appello - Parziale illegittimita' conseguenziale.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Atti preistruttori
compiuti nei confronti di un indiziato di reato - Garanzie difensive
previste dagli artt. 304 bis, ter, quater del Cod. proc. penale -
Estensione per effetto di decisione della Corte.
Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen.,
art. 134, secondo comma - Divieto agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia -
Incompatibilita' con le garanzie di difesa estese per effetto di
decisione della Corte - Parziale illegittimita' costituzionale. (Legge
11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
(069C0148)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.311 del 10-12-1969)
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