N. 148 SENTENZA 27 novembre - 3 dicembre 1969

N. 148 SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969 Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969. Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 - Accertamenti dello stato delle cose - Interpretazione - Comprendono l'ispezione dei luoghi in istruttoria - Conseguenze - Deposito dei verbali - Applicazione delle garanzie di difesa di cui all'art. 304 quater dello stesso Codice. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 "Accertamenti" ed "operazioni tecniche" - Espressioni generiche - Espletamento di atti peritali Ammissibilita' - Atti istruttori contemplati dagli artt. 304, bis, ter, quater dello stesso Codice - Corrispondenza. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Attivita' espletate ai sensi dell'art. 223 del Cod. proc. penale - Verbali - Lettura nel dibattimento ex art. 463 - Effetti. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 222 - Rinvio "per quanto e' possibile" alle norme sulla istruzione formale - Interpretazione - Necessaria coerenza con i principi costituzionali - Inoperativita' nella prassi. Processo penale - Istruzione formale - Cod. proc. pen., art. 304, quater - Atti menzionati nella prima parte dell'articolo - Facolta' del giudice istruttore di provvedervi senza avvisare il difensore - Garanzie difensive - Sussistenza. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli "accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Insussistenza delle garanzie di cui agli artt. 380 e 304 bis, ter e quater - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale parziale. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma - Norme relative agli "accertamenti" e alle "operazioni tecniche" - Dichiarazione di parziale illegittimita' - Cod. proc. pen., art. 222, secondo comma - Sequestro del corpo del reato - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., artt. 222, 223, 225 e 232 - Parziale illegittimita' gia' dichiarata - Effetti delle decisioni adottate - Cod. proc. pen., artt. 231, secondo comma, e 234 - Atti disposti dal pretore o dal procuratore generale della Corte d'appello - Parziale illegittimita' conseguenziale. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Atti preistruttori compiuti nei confronti di un indiziato di reato - Garanzie difensive previste dagli artt. 304 bis, ter, quater del Cod. proc. penale - Estensione per effetto di decisione della Corte. Processo penale - Atti di polizia giudiziaria - Cod. proc. pen., art. 134, secondo comma - Divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore di fiducia - Incompatibilita' con le garanzie di difesa estese per effetto di decisione della Corte - Parziale illegittimita' costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). (069C0148) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.311 del 10-12-1969)

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