N. 42
SENTENZA 24 FEBBRAIO 1972
Deposito in cancelleria: 3 marzo 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Valutazione della rilevanza - Cod. pen., art. 570, primo comma -
Perseguibilita' di ufficio del delitto di violazione degli obblighi di
assistenza familiare - Questione proposta in un giudizio in cui e'
stata proposta querela da parte di un coniuge a carico dell'altro -
Difetto assoluto di rilevanza - Inammissibilita'.
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Reati e pene - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., art. 570,
primo comma - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Assunta violazione degli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25,
secondo comma, e 29, secondo comma - Insussistenza - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Pena - Legalita' della pena - Costituzione, art. 25, secondo comma
- Individuazione del fatto-reato mediante ricorso a concetti
extragiuridici diffusi nella collettivita' in cui il giudice opera -
Non viola il principio costituzionale.
Reati e pene - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., art. 570,
primo comma - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Assunta violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(072C0042)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 8-3-1972)
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