N. 42 SENTENZA 24 febbraio - 3 marzo 1972

N. 42 SENTENZA 24 FEBBRAIO 1972 Deposito in cancelleria: 3 marzo 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. MORTATI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza - Cod. pen., art. 570, primo comma - Perseguibilita' di ufficio del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - Questione proposta in un giudizio in cui e' stata proposta querela da parte di un coniuge a carico dell'altro - Difetto assoluto di rilevanza - Inammissibilita'. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Reati e pene - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., art. 570, primo comma - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Assunta violazione degli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Pena - Legalita' della pena - Costituzione, art. 25, secondo comma - Individuazione del fatto-reato mediante ricorso a concetti extragiuridici diffusi nella collettivita' in cui il giudice opera - Non viola il principio costituzionale. Reati e pene - Delitti contro la famiglia - Cod. pen., art. 570, primo comma - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Assunta violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (072C0042) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 8-3-1972)

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