N. 24
SENTENZA 14 FEBBRAIO 1973
Deposito in cancelleria: 1 marzo 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 7 marzo 1973.
Pres. CHIARELLI - Rel. GIONFRIDA
Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 -
Azione risarcitoria - Suo esercizio subordinato al decorso di un
termine dilatorio - Non viola il diritto di difesa - Giustificazione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Assenza di un indirizzo interpretativo prevalente in ordine
alla legge impugnata - Delimitazione alla stregua dell'interpretazione
piu' ampia - Fattispecie - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 -
Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile in materia di
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 -
Diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento dei danni
procuratigli - Non e' condizionato alla proposizione dell'azione in
forma riconvenzionale - Esperibilita' in separato giudizio - Non e'
violato il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 -
Ambito di applicazione - Limitazione all'esercizio dell'azione
risarcitoria in giudizio civile - Inapplicabilita' alla costituzione di
parte civile nel processo penale - Non viola gli artt. 3 e 24 della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(073C0024)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.62 del 7-3-1973)
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