N. 24 SENTENZA 14 febbraio - 1 marzo 1973

N. 24 SENTENZA 14 FEBBRAIO 1973 Deposito in cancelleria: 1 marzo 1973. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 7 marzo 1973. Pres. CHIARELLI - Rel. GIONFRIDA Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 - Azione risarcitoria - Suo esercizio subordinato al decorso di un termine dilatorio - Non viola il diritto di difesa - Giustificazione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Oggetto - Assenza di un indirizzo interpretativo prevalente in ordine alla legge impugnata - Delimitazione alla stregua dell'interpretazione piu' ampia - Fattispecie - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile in materia di circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 - Diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento dei danni procuratigli - Non e' condizionato alla proposizione dell'azione in forma riconvenzionale - Esperibilita' in separato giudizio - Non e' violato il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 - Ambito di applicazione - Limitazione all'esercizio dell'azione risarcitoria in giudizio civile - Inapplicabilita' alla costituzione di parte civile nel processo penale - Non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (073C0024) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.62 del 7-3-1973)

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