N. 803
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 aprile - 10 dicembre 1988
N. 803
Ordinanza emessa il 14 aprile 1988 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 10 dicembre 1988) dalla commissione tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro
il secondo ufficio registro atti pubblici di Roma.
Imposta Invim - Esenzione dall'imposta per gli incrementi di valore
conseguenti ad alienazione a titolo oneroso di fabbricato destinato
ad abitazione non di lusso nell'ipotesi che l'alienante dichiari
nell'atto di acquisto che il corrispettivo e' destinato all'acquisto,
entro un anno dalla data del trasferimento, di altro fabbricato da
destinare a propria abitazione - Perdita del beneficio per chi non
reimpieghi per l'acquisto l'intera somma ricavata, senza distinzione
tra chi la reimpieghi in grande o in minima parte o non la reimpieghi
affatto - Irrazionalita' Trattamento deteriore dei contribuenti meno
abbienti.
(Legge 22 aprile 1982, n. 643, art. 3, secondo comma).
(Cost., art. 3).
(088C1987)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 18-1-1989)
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