N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile - 10 dicembre 1988

N. 803 Ordinanza emessa il 14 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro il secondo ufficio registro atti pubblici di Roma. Imposta Invim - Esenzione dall'imposta per gli incrementi di valore conseguenti ad alienazione a titolo oneroso di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso nell'ipotesi che l'alienante dichiari nell'atto di acquisto che il corrispettivo e' destinato all'acquisto, entro un anno dalla data del trasferimento, di altro fabbricato da destinare a propria abitazione - Perdita del beneficio per chi non reimpieghi per l'acquisto l'intera somma ricavata, senza distinzione tra chi la reimpieghi in grande o in minima parte o non la reimpieghi affatto - Irrazionalita' Trattamento deteriore dei contribuenti meno abbienti. (Legge 22 aprile 1982, n. 643, art. 3, secondo comma). (Cost., art. 3). (088C1987) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 18-1-1989)

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