N. 237 ORDINANZA 13 - 21 aprile 1989

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Commissioni tributarie - Obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali - Equiparazione dei componenti ai magistrati ordinari ed amministrativi - Diversa disciplina della responsabilita' disciplinare - Nuovi e gravosi oneri - Questione gia' decisa come non fondata ordinanza n. 1140/1988) e con declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale sentenza n. 18/1989) - Manifesta infondatezza Necessita' di una nuova valutazione della questione sulla base della normativa risultante dalla indicata dichiarazione d'incostituzionalita' - Restituzione degli atti al giudice a quo. Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1 e 16, capoverso e terzo comma). Cost., artt. 36, 101, capoverso, 104, primo comma, e 107) (089C0488) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)

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