N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1989

N. 73 Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro ufficio imposte dirette di Verbania Contenzioso tributario - Componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Mancata previsione del divieto di far parte di dette commissioni per i funzionari di prefettura e della intendenza di finanza e per tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo - Diversa disciplina prevista per la commissione tributaria centrale di cui possono essere nominati componenti anche i predetti soggetti se collocati fuori ruolo Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe Violazione del principio della soggezione dei giudici solo alla legge e della indipendenza delle magistrature anche speciali dall'esecutivo - Altra questione - Mancata previsione del divieto di far parte delle commissioni tributarie di primo e secondo grado degli iscritti agli albi professionali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 636/1972 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.) - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a., di soggezione dei giudici alla legge e di indipendenza dei giudici anche speciali dall'esecutivo. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 9, terzo comma, e 5). (Cost., artt. 3, 97, 101 e 108). (090C0183) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 28-2-1990)

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