N. 73
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 novembre 1989
N. 73
Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro
contro ufficio imposte dirette di Verbania
Contenzioso tributario - Componenti delle commissioni tributarie di
primo e secondo grado - Mancata previsione del divieto di far parte
di dette commissioni per i funzionari di prefettura e della
intendenza di finanza e per tutti coloro che sono alle dipendenze
dell'esecutivo - Diversa disciplina prevista per la commissione
tributaria centrale di cui possono essere nominati componenti anche i
predetti soggetti se collocati fuori ruolo Ingiustificata disparita'
di trattamento di situazioni analoghe Violazione del principio della
soggezione dei giudici solo alla legge e della indipendenza delle
magistrature anche speciali dall'esecutivo - Altra questione -
Mancata previsione del divieto di far parte delle commissioni
tributarie di primo e secondo grado degli iscritti agli albi
professionali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 636/1972 (avvocati,
procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.) -
Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon
andamento della p.a., di soggezione dei giudici alla legge e di
indipendenza dei giudici anche speciali dall'esecutivo.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 9, terzo comma, e 5).
(Cost., artt. 3, 97, 101 e 108).
(090C0183)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 28-2-1990)
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