Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Calcolo -
Pensionati posti in quiescenza dal 1 gennaio 1988 e pensionati da
data anteriore - Esclusione per i secondi dalla computabilita' della
retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione
annua pensionabile prevista - Questione basata su presupposti erronei
- Non fondatezza.
(Legge 11 marzo 11988, n. 67, artt. 21, sesto comma, e 3, comma
2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 1988, n. 160)
(Cost., art. 3).
(090C0191)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 28-2-1990)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.