Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,
Toscana e Lombardia- Previdenza- Contributi assicurativi per gli
apprendisti artigiani- Imposizione alle regioni dell'obbligo di
pagare i contributi dovuti per gli anni 1988 e precedenti-
Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza delle
convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, di somme pari all'importo dovuto per
gli anni precedenti dalle singole regioni da prelevarsi a favore
degli istituti previdenziali da fondo di cui all'art. 8 della legge
n. 291/1970- Stravolgimento del precedente sistema in base al quale
l'obbligo contributivo delle regioni era subordinato alla stipula
delle convenzioni- Incertezza riguardo alla copertura finanziaria
degli oneri derivanti dal pagamento dei contributi - Illegittimita'
costituzionale.
(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n.
389, art. 8, secondo, terzo e quarto comma).
(Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119).
Ricorsi delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,
Toscana e Lombardia - Previdenza - Contributi assicurativi per gli
apprendisti artigiani - Obbligo per le regioni di comunicare al
Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro del tesoro
l'avvenuta stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Asserita estensione degli
obblighi contributivi delle regioni tenute al pagamento delle sole
assicurazioni obbligatorie eventualmente connesse alle attivita'
svolte dagli apprendisti nell'ambito dei progetti formativi di
competenza regionale - Insussistenza Previsione di un mero obbligo di
comunicazione di per se' non contrastante con l'autonomia delle
regioni - Non fondatezza della questione.
(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n.
389, art. 8, primo comma).
(Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119).
Ricorsi delle regioni, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,
Toscana e Lombardia - Previdenza - Contributi assicurativi per gli
apprendisti artigiani - Imposizione alle regioni dell'obbligo di
stipulare le convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge
21 dicembre 1978, n. 845 - Previsto accantonamento da parte del
Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme pari
all'importo dovuto dalle singole regioni per gli anni precedenti, da
prelevarsi dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 -
Lamentata reiterazione di un d.l. gia' emesso in assenza dei
presupposti costituzionali che lo giustifichino - Impossibilita' di
far valere, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via
principale, presunte violazioni di norme costituzionali regolanti il
potere governativo di adozione dei decreti-legge - Difetto di
interesse a ricorrere - Inammissibilita' della questione.
(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n.
389, art. 8).
(Cost., art. 77, anche in connessione con l'art. 15, lett. c, della
legge 23 agosto 1988, n. 400).
Conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Ricorso della regione Toscana - Previdenza - Contributi assicurativi
per gli apprendisti artigiani - Oggetto del conflitto - Decreto-legge
emanato dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione -
Inidoneita' dell'atto impugnato a dar luogo ad un conflitto di
attribuzione tra Stato e regione Inammissibilita'.
(D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8).
(090C0854)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 11-7-1990)
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