N. 314 SENTENZA 26 giugno - 5 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia- Previdenza- Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani- Imposizione alle regioni dell'obbligo di pagare i contributi dovuti per gli anni 1988 e precedenti- Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza delle convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di somme pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali da fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970- Stravolgimento del precedente sistema in base al quale l'obbligo contributivo delle regioni era subordinato alla stipula delle convenzioni- Incertezza riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal pagamento dei contributi - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 8, secondo, terzo e quarto comma). (Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119). Ricorsi delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia - Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Obbligo per le regioni di comunicare al Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro del tesoro l'avvenuta stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Asserita estensione degli obblighi contributivi delle regioni tenute al pagamento delle sole assicurazioni obbligatorie eventualmente connesse alle attivita' svolte dagli apprendisti nell'ambito dei progetti formativi di competenza regionale - Insussistenza Previsione di un mero obbligo di comunicazione di per se' non contrastante con l'autonomia delle regioni - Non fondatezza della questione. (D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 8, primo comma). (Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119). Ricorsi delle regioni, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia - Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Imposizione alle regioni dell'obbligo di stipulare le convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Previsto accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme pari all'importo dovuto dalle singole regioni per gli anni precedenti, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Lamentata reiterazione di un d.l. gia' emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino - Impossibilita' di far valere, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, presunte violazioni di norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge - Difetto di interesse a ricorrere - Inammissibilita' della questione. (D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 8). (Cost., art. 77, anche in connessione con l'art. 15, lett. c, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Ricorso della regione Toscana - Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Oggetto del conflitto - Decreto-legge emanato dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione - Inidoneita' dell'atto impugnato a dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra Stato e regione Inammissibilita'. (D.-L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 8). (090C0854) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 11-7-1990)

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